Diritti civili - Coppie omosessuali - Art. 29 Costituzione

Moderatore: vincenzo vanda

Diritti civili - Coppie omosessuali - Art. 29 Costituzione

Messaggioda vincenzo vanda » 25/01/2016, 21:24

Che il Papa intervenga per negare il matrimonio alle coppie omosessuali può anche essere comprensibile; oltretutto il "suo" matrimonio è diverso da quello civile (basti pensare che l'accordo di non avere figli è ininfluente per il matrimonio civile, mentre per la religione cattolica lo rende nullo).
Non può invece accettarsi che si utilizzi l'art. 29 della nostra Costituzione per derivarne la stessa negazione. Tale articolo riconosce che la famiglia è una "società naturale"; è, quindi, un fatto che non è determinato da provvedimenti di legge, è un fatto che sorge ed è in natura. Aggiunge, poi, che alla famiglia si riconoscono i suoi diritti attraverso il matrimonio, che ne costituisce fondamento.
Dunque il matrimonio, che è una formalità, un rito, che non può essere e non è costitutivo del fatto naturale, può dare ad esso, alla famiglia, fondamento nell'unico senso possibile, e cioè nel senso di un intervento col quale si dà rilevanza in ambito sociale a quel fatto naturale riconoscendone e regolandone i diritti (infatti già interviene e dispone la "eguaglianza morale e giuridica dei coniugi").
Dunque, l'art. 29 non potrebbe dire e non dice affatto che senza matrimonio non esiste il fatto naturale famiglia, dice soltanto che senza il matrimonio quel fatto rimane sul piano individuale e naturale e non ottiene il riconoscimento e il regolamento dei diritti e dei doveri voluto dalla collettività.
Ma l'art. 29 non dice neppure quali siano gli elementi naturali che realizzano quella "società naturale" riconoscibile e regolabile attraverso il matrimonio, e certo non prevede come elemento essenziale che la coppia abbia l'attitudine alla procreazione, visto che anche alle coppie sterili o che abbiano deciso di non avere figli si riconosce di costituire fatto naturale famiglia idoneo a ricevere il rito matrimonio, con le sue conseguenze giuridiche.
Pertanto, escluse dalla essenzialità l'attitudine e la funzione di fare figli, deve riconoscersi che essenziali sono soltanto l'amore reciproco, spirituale e fisico (che va visto senza pregiudizi discriminatori di sesso, come vuole l'art. 3 della Costituzione) e il progetto della coppia di condurre insieme la vita, condividendola nell'intimo e nel sociale.
Ne consegue che anche una coppia omosessuale, che sia animata da questi elementi costitutivi del fatto naturale famiglia, ha diritto, riconosciuto da norma costituzionale, al matrimonio (civile). Ed è pregiudizio di tale diritto non solo la negazione del matrimonio, ma anche ogni altra diversità (discriminazione) che si voglia imporre nella denominazione e nel regolamento dei diritti e dei doveri.
Forzando queste evidenze, alcuni insistono nel prospettare come essenziale, al fatto naturale famiglia, l'elemento della eterosessualità della coppia, che la Costituzione avrebbe recepito, anche se non espressamente, perchè presente nel concetto di famiglia socialmente prevalente.
Ebbene, è indiscutibile, perchè sta nei fatti ed è attestato dalle relative indagini, come il concetto sociale di famiglia si sia evoluto eliminando ogni giudizio che discrimini il rapporto omosessuale rispetto a quello eterosessuale. Pertanto, anche a voler ipotizzare, contro le emergenze contrarie, che la norma in esame abbia sottinteso e fatto proprio quel pregiudizio, deve comunque concludersi nel senso che oggi la stessa norma abbia, in ordine a quel fatto naturale sul quale dispone, contenuto e significato esattamente rispondente al pensiero sociale oggi prevalente. Infatti le norme sociali, specialmente in ordine alla fattispecie naturale sulla quale intervengono, non sono rigide, bensì vivono e si evolvono in conformità all'evoluzione che subisce l'elemento naturale. Come insegna la dottrina della necessaria interpretazione storica delle norme giuridiche.
In conclusione, anche questa indagine conferma il diritto costituzionale delle coppie omosessuali al matrimonio, alla denominazione di famiglia e alle stesse regole, diritti e doveri, previsti per le coppie eterosessuali.
vincenzo vanda
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